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Accesso civico

L’accesso civico è previsto e regolato dall’art.5 del D.lgs. 33/2013, così come sostituito dall’art.6, comma 1, D.lgs. n. 97 del 2016 e dall’art.5 bis del medesimo decreto ed introdotto dall’art.6 comma 2, D.lgs. n. 97 del 2016. L’obbligo previsto dalla normativa vigente di pubblicare documenti, informazioni o dati comporta il diritto di chiunque di richiedere i medesimi, nei casi in cui sia stata omessa la loro pubblicazione.

L’esercizio del diritto di cui ai commi 1 e 2 non è sottoposto ad alcuna limitazione quanto alla legittimazione soggettiva del richiedente; è quindi sufficiente rivolgersi all’Ufficio Relazioni con il Pubblico / URP, in Via Marconi n.1 a Casalbuttano (CR) – telefono n. 0374/361118 per avere informazioni su come accedere al sito.

L’istanza di accesso civico generalizzata di dati, informazioni o documenti ulteriori rispetto a quelli sottoposti a obbligo di pubblicazione non richiede motivazione. L’istanza può essere trasmessa compilando il modulo allegato per via telematica, ovvero con modalità cartacea, all’Ufficio Relazioni con il Pubblico / URP secondo le seguenti modalità:

  • tramite PEC al seguente indirizzo: info@pec.rsacasalbuttano.eu (modalità telematica);
  • tramite raccomandata AR all’indirizzo civico dell’Ente (modalità cartacea).

Modulo richiesta accesso agli atti (.pdf)

Elenco richieste di accesso civico (.pdf)

L’istanza può essere validamente presentata anche direttamente presso l’URP dell’Ente. Laddove la richiesta di accesso generalizzato non sia sottoscritta dall’interessato in presenza del dipendente addetto, la stessa deve essere sottoscritta e presentata unitamente a copia fotostatica non autenticata di un documento di identità del sottoscrittore.

Il rilascio di dati o documenti in formato digitale o cartaceo è gratuito, salvo il rimborso del costo effettivamente sostenuto e documentato dalla Fondazione per la riproduzione su supporti materiali, nonché delle spese postali. Il versamento dovrà essere effettuato al seguente IBAN IT33 D 08454 56710 000000030717.

La Fondazione nella figura del Direttore Generale Dott. Emilio Tanzi, e del Presidente Dott. Orfeo Mattarozzi, in qualità di Garante, valuta la pertinenza della richiesta in rapporto alle attività di pubblico interesse ed esprime l’accoglimento o il diniego in merito alla richiesta.

Fatti salvi i casi di pubblicazione obbligatoria, la Fondazione se individua soggetti controinteressati, ai sensi dell’articolo 5-bis, comma 2, è tenuta a dare comunicazione agli stessi, mediante invio di copia con raccomandata con avviso di ricevimento, o per via telematica per coloro che abbiano consentito tale forma di comunicazione. Entro dieci giorni dalla ricezione della comunicazione, i controinteressati possono presentare una motivata opposizione, anche per via telematica, alla richiesta di accesso. A decorrere dalla comunicazione ai controinteressati, il termine di 30 giorni per l’evasione della richiesta è sospeso fino all’eventuale opposizione dei controinteressati. Decorso tale termine, accertata la ricezione della comunicazione, Fondazione provvede sulla richiesta.

Il procedimento di accesso civico deve concludersi con il provvedimento espresso e motivato di cui sopra nel termine di trenta giorni dalla presentazione dell’istanza con la comunicazione al richiedente e agli eventuali controinteressati. In caso di accoglimento, la Fondazione contestualmente provvede a trasmettere al richiedente i dati o i documenti richiesti, ovvero, nel caso in cui l’istanza riguardi dati, informazioni o documenti oggetto di pubblicazione obbligatoria, a pubblicare sul sito i dati, le informazioni o i documenti richiesti ed a comunicare al richiedente l’avvenuta pubblicazione degli stessi, indicandogli il relativo collegamento ipertestuale.

In caso di accoglimento della richiesta di accesso civico nonostante l’opposizione del controinteressato, salvi i casi di comprovata indifferibilità, Fondazione ne dà comunicazione al controinteressato e provvede a trasmettere al richiedente i dati o i documenti richiesti non prima di quindici giorni dalla ricezione della stessa comunicazione da parte del controinteressato. Il rifiuto, il differimento e la limitazione dell’accesso devono essere motivati con riferimento a quanto previsto dall’articolo 5-bis.

Nei casi di diniego totale o parziale dell’accesso o di mancata risposta entro il termine di 30 giorni, il richiedente può presentare richiesta di riesame al Garante.

L’art. 5 bis del D.lgs. 33/2013 prevede che l’accesso civico è rifiutato se il diniego è necessario per evitare un pregiudizio concreto alla tutela di uno degli interessi pubblici inerenti a:

  • la sicurezza pubblica e l’ordine pubblico;
  • la sicurezza nazionale;
  • la difesa e le questioni militari;
  • le relazioni internazionali;
  • la politica e la stabilità finanziaria ed economica dello Stato;
  • la conduzione di indagini sui reati e il loro perseguimento;
  • il regolare svolgimento di attività ispettive.

Inoltre, è rifiutato se il diniego è necessario per evitare un pregiudizio concreto alla tutela di uno dei seguenti interessi privati:

  • la protezione dei dati personali, in conformità con il Regolamento Europeo 2016/679;
  • la libertà e la segretezza della corrispondenza;
  • gli interessi economici e commerciali di una persona fisica o giuridica, ivi compresi la proprietà intellettuale, il diritto d’autore e i segreti commerciali.
  • Il diritto di accesso civico è escluso nei casi di segreto di Stato e negli altri casi di divieti di accesso o divulgazione previsti dalla legge.

Se i limiti di cui sopra riguardano soltanto alcuni dati o alcune parti del documento richiesto, deve essere consentito l’accesso agli altri dati o alle altre parti e si applicano unicamente per il periodo nel quale la protezione è giustificata in relazione alla natura del dato.

Ai fini della definizione delle esclusioni e dei limiti all’accesso civico, l’Autorità nazionale anticorruzione (ANAC), d’intesa con il Garante per la protezione dei dati personali e sentita la Conferenza unificata di cui all’articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, adotta linee guida recanti indicazioni operative.

Stante quanto previsto al punto 3.4 nelle “Nuove Linee Guida per l’attuazione della normativa in materia di prevenzione della corruzione e trasparenza dell’Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC)” approvate con Delibera n. 1134 dell’8 novembre 2017, Fondazione non è tenuta ad adottare le misure previste dalla L.190/2012 e ss.mm. e – conseguentemente – nominare un Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza, pur predisponendo una propria procedura finalizzata a favorire l’accesso civico, così come precedentemente descritta.