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Accesso civico

L’esercizio del diritto di cui ai commi 1 e 2 non è sottoposto ad alcuna limitazione quanto alla legittimazione soggettiva del richiedente; è quindi sufficiente rivolgersi all’URP o alla Segreteria della Fondazione in Via Marconi n.1 a Casalbuttano (CR) – telefono n. 0374/361118 per avere informazioni su come accedere al sito.

L’istanza di accesso civico generalizzata di dati, informazioni o documenti ulteriori rispetto a quelli sottoposti a obbligo di pubblicazione non richiede motivazione. L’istanza può essere trasmessa compilando il modulo allegato per via telematica, ovvero con modalità cartacea, all’Ufficio Segreteria secondo le seguenti modalità:

  • tramite PEC al seguente indirizzo: info@pec.rsacasalbuttano.eu (modalità telematica);
  • tramite raccomandata AR all’indirizzo civico dell’Ente (modalità cartacea).

Modulo richiesta accesso agli atti (.pdf)

L’istanza può essere validamente presentata anche direttamente presso l’Ufficio segreteria/protocollo dell’Ente. Laddove la richiesta di accesso generalizzato non sia sottoscritta dall’interessato in presenza del dipendente addetto, la stessa deve essere sottoscritta e presentata unitamente a copia fotostatica non autenticata di un documento di identità del sottoscrittore.

Il rilascio di dati o documenti in formato digitale o cartaceo è gratuito, salvo il rimborso del costo effettivamente sostenuto e documentato dalla Fondazione per la riproduzione su supporti materiali, nonché delle spese postali. Il versamento dovrà essere effettuato al seguente IBAN IT33 D 08454 56710 000000030717.

La Fondazione nella figura del Direttore Generale Dott. Emilio Tanzi, e del Presidente Dott. Orfeo Mattarozzi, in qualità di Garante, valuta la pertinenza della richiesta in rapporto alle attività di pubblico interesse ed esprime l’accoglimento o il diniego in merito alla richiesta.

Fatti salvi i casi di pubblicazione obbligatoria, la Fondazione se individua soggetti controinteressati, ai sensi dell’articolo 5-bis, comma 2, è tenuta a dare comunicazione agli stessi, mediante invio di copia con raccomandata con avviso di ricevimento, o per via telematica per coloro che abbiano consentito tale forma di comunicazione. Entro dieci giorni dalla ricezione della comunicazione, i controinteressati possono presentare una motivata opposizione, anche per via telematica, alla richiesta di accesso. A decorrere dalla comunicazione ai controinteressati, il termine di 30 giorni per l’evasione della richiesta è sospeso fino all’eventuale opposizione dei controinteressati. Decorso tale termine, accertata la ricezione della comunicazione, Fondazione provvede sulla richiesta.

Il procedimento di accesso civico deve concludersi con il provvedimento espresso e motivato di cui sopra nel termine di trenta giorni dalla presentazione dell’istanza con la comunicazione al richiedente e agli eventuali controinteressati. In caso di accoglimento, la Fondazione contestualmente provvede a trasmettere al richiedente i dati o i documenti richiesti, ovvero, nel caso in cui l’istanza riguardi dati, informazioni o documenti oggetto di pubblicazione obbligatoria, a pubblicare sul sito i dati, le informazioni o i documenti richiesti ed a comunicare al richiedente l’avvenuta pubblicazione degli stessi, indicandogli il relativo collegamento ipertestuale.

In caso di accoglimento della richiesta di accesso civico nonostante l’opposizione del controinteressato, salvi i casi di comprovata indifferibilità, Fondazione ne dà comunicazione al controinteressato e provvede a trasmettere al richiedente i dati o i documenti richiesti non prima di quindici giorni dalla ricezione della stessa comunicazione da parte del controinteressato. Il rifiuto, il differimento e la limitazione dell’accesso devono essere motivati con riferimento a quanto previsto dall’articolo 5-bis.

Nei casi di diniego totale o parziale dell’accesso o di mancata risposta entro il termine di 30 giorni, il richiedente può presentare richiesta di riesame al Garante.

L’art. 5 bis del D.lgs. 33/2013 prevede che l’accesso civico è rifiutato se il diniego è necessario per evitare un pregiudizio concreto alla tutela di uno degli interessi pubblici inerenti a:

  • la sicurezza pubblica e l’ordine pubblico;
  • la sicurezza nazionale;
  • la difesa e le questioni militari;
  • le relazioni internazionali;
  • la politica e la stabilità finanziaria ed economica dello Stato;
  • la conduzione di indagini sui reati e il loro perseguimento;
  • il regolare svolgimento di attività ispettive.

Inoltre, è rifiutato se il diniego è necessario per evitare un pregiudizio concreto alla tutela di uno dei seguenti interessi privati:

  • la protezione dei dati personali, in conformità con il Regolamento Europeo 2016/679;
  • la libertà e la segretezza della corrispondenza;
  • gli interessi economici e commerciali di una persona fisica o giuridica, ivi compresi la proprietà intellettuale, il diritto d’autore e i segreti commerciali.
  • Il diritto di accesso civico è escluso nei casi di segreto di Stato e negli altri casi di divieti di accesso o divulgazione previsti dalla legge.

Se i limiti di cui sopra riguardano soltanto alcuni dati o alcune parti del documento richiesto, deve essere consentito l’accesso agli altri dati o alle altre parti e si applicano unicamente per il periodo nel quale la protezione è giustificata in relazione alla natura del dato.

Ai fini della definizione delle esclusioni e dei limiti all’accesso civico, l’Autorità nazionale anticorruzione (ANAC), d’intesa con il Garante per la protezione dei dati personali e sentita la Conferenza unificata di cui all’articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, adotta linee guida recanti indicazioni operative.